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Documento


192252
IDG911504429
91.15.04429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marafioti Luca
Contrasti tra uffici del pubblico ministero
Nota a Cass. sez. I pen. 19 febbraio 1990
Giur. it., an. 142 (1990), fasc. 11, pt. 2, pag. 397-400
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60300
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza per materia tra P.M. e giudice per le indagini preliminari sollevato dal Procuratore generale presso la Corte d' Appello in conseguenza del persistere di un contrasto negativo tra l' ufficio del P.M. presso il Tribunale e quello presso la Pretura, nonostante che il Procuratore generale stesso avesse indicato come legittimato a procedere il primo ufficio. Secondo la Cassazione, la possibilita' di sollevare il conflitto spetta solo agli organi giurisdizionali e non al P.M. che, nel nuovo sistema, non e' parte nella situazione conflittuale.
art. 22 c.p.p. art. 28 comma 2 c.p.p. art. 54 c.p.p.



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