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192346
IDG910404523
91.04.04523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Bella Giuseppe
Partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche
Aggiorn. soc., an. 42 (1991), fasc. 7-8, pag. 549-560
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04200; D71101
Per la mancata attuazione dell' art. 39 Cost. i sindacati sono associazioni non riconosciute come persone giuridiche. Tuttavia la loro attivita' non si limita al campo privato: in forme molteplici, sia pure a livello prevalentemente consultivo o esecutivo, essi partecipano a funzioni pubbliche: nel settore previdenziale, negli organi dell' amministrazione indiretta, negli organi di controllo su attivita' economiche, nei consigli di amministrazione degli enti "parasindacali", nella politica di programmazione economica, nell' attivita' legislativa, nella funzione giurisdizionale. Si tratta di una partecipazione conforme ai principi costituzionali, espressione dell' esigenza partecipativa propria della democrazia pluralista. Si impone peraltro ai sindacati una revisione della loro partecipazione a funzioni pubbliche perche' da un lato persegua solo obiettivi di interesse generale e, dall' altro, non ricerchi una "supplenza sindacale" al sistema dei partiti.
art. 39 Cost. l. 5 gennaio 1957, n. 33 d.p.r. 30 aprile 1970, n.639 art. 33 l. 20 maggio 1970, n. 300
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