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192349
IDG910604526
91.06.04526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Mauro Nicola
In tema di opposizione dei creditori alla delibera di fusione
Nota a Cass. sez. I civ. 5 marzo 1991, n. 2321
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 1447-1448
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3125; D40220
La presente nota e' a commento di una sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un regolamento di competenza. La questione che viene esaminata e' di notevole interesse, data la scarsita' di pronunce su tale argomento. Piu' precisamente ci si riferisce all' individuazione del Tribunale competente per territorio a decidere su di una opposizione ad una delibera di fusione. La controversa fattispecie concreta riguarda una fusione attuata prima del decorso del termine di 3 mesi ex art. 2503 c.c. che e' concesso ai creditori per opporsi alla delibera di fusione della societa' di cui sono appunto creditori. La nota esamina la sentenza compiutamente ed allarga il discorso sulle tematiche piu' generali sulla fusione come quella della sua natura giuridica e quella dell' efficacia da attribuire all' iscrizione nel registro delle imprese dell' atto di fusione. Da ultimo si fa breve cenno alle nuove modifiche apportate al codice civile in materia di fusione dal recente d.lg. n. 22 del 1991 in adeguamento alle Direttive CEE in materia.
art. 33 c.p.c. art. 2378 c.c. art. 2501 c.c. art. 2502 c.c. art. 2503 c.c. art. 2504 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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