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192350
IDG910604527
91.06.04527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Vincenzo
Mancata percezione del rateo di rendita: responsabilita' dell' INAIL verso il creditore e garanzia nei confronti dell' istituto di credito demandato al pagamento
Nota a Cass. sez. lav. 15 febbraio 1991, n. 1562
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 1466-1467
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D30650; D7013
La Cassazione, respingendo l' impostazione difensiva dell' INAIL, ha affermato che la commutazione del mandato in assegno circolare all' ordine (andato smarrito) del reddituario non estingue l' obbligazione, cosa che si verifica solo con la materiale percezione dell' importo. Corretta la pronuncia, sostiene l' A., per quanto riguarda il rapporto INAIL-lavoratore; controversa, invece, appare la questione relativa alle garanzie e alle azioni spettanti verso l' istituto di credito che svolge il servizio di cassa per conto dell' INAIL, nel caso in cui il beneficiario non percepisca l' importo. Nel caso di specie, la banca contraente aveva autonomamente stipulato con altro istituto di credito una subconvenzione avente ad oggetto il medesimo servizio.
art. 72 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 l. 20 marzo 1975, n. 70 art. 22 d.p.r. 18 dicembre 1979, n. 696 art. 77 d.p.r. 18 dicembre 1979, n. 696 art. 1176 c.c. art. 1218 c.c. art. 1717 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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