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192354
IDG910604531
91.06.04531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Melillo Mario
Processo di separazione: sono ammissibili nuove domande relative alla prole in fase d' appello?
Nota a Cass. sez. I civ. 9 giugno 1990, n. 5636
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 6, pt. 1, pag. 1546-1550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127; D42113; D4410
E' condivisibile la prima parte del principio enunciato dalla sentenza in esame, secondo la quale i provvedimenti per i figli, tra cui anche l' attribuzione di un assegno per il loro mantenimento, possono essere adottati d' ufficio a norma dell' art. 155 c.c., indipendentemente dalla richiesta esplicita di uno dei coniugi o del P.M. L' A. ritiene non condivisibile la seconda parte del principio, secondo cui consegue, sul piano processuale, l' ammissibilita' in sede d' appello della domanda avente per oggetto la corresponsione del contributo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario. Secondo l' A., il Supremo Collegio ha inteso "creare" una deroga al divieto di cui all' art. 345 c.p.c. La procedura da seguire nel caso in esame e' quella di cui all' art. 710 c.p.c., come modificato dalla l. 331/1988.
art. 147 c.c. art. 155 c.c. art. 345 c.p.c. art. 710 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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