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192368
IDG910604545
91.06.04545 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poniz Luca
Termine per l' esercizio del potere disciplinare e "buon andamento" della pubblica amministrazione
Nota a C. Cost. 25 maggio 1990, n. 264
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 41 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 425-433
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D022; D1611; D16114
La sentenza dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 97 commi 2, 3 e 4 d.p.r. 3/1957, che escludono che il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico non possa piu' essere iniziato o rinnovato trascorsi 180 giorni dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata per motivi diversi da quelli di cui al primo comma del medesimo articolo (cioe' con formule diverse da "il fatto non sussiste" o "l' imputato non ha commesso"). L' A. esamina la questione della responsabilita' disciplinare dell' impiegato pubblico, evidenziando l' importanza delle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza, in quanto involgono il problema dell' interpretazione del principio del "buon andamento" della p.a., sancito dall' art. 97 Cost
art. 3 Cost. art. 97 Cost. art. 97 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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