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192378
IDG910604555
91.06.04555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cristofaro Maria Luisa
Il riparto dell' onere della prova in caso di discriminazione sessuale di una lavoratrice
Nota a CGCE 17 ottobre 1989 (causa 109/1988)
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 41 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 527-538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87120; D0420; D04000
La sentenza in commento riguarda la ripartizione dell' onere della prova in un caso di discriminazione sessuale. Secondo la Corte di Giustizia, quando un' impresa applica un sistema di remunerazione caratterizzato da mancanza di trasparenza, conseguente all' adozione di criteri di valutazione in base ai quali risultano sistematicamente svantaggiate le donne, ll datore di lavoro ha l' onere di provare che la sua pratica salariale non e' discriminatoria, allorche' la lavoratrice dimostri, in rapporto ad un congruo numero di salariati, che la remunerazione media delle lavoratrici e' inferiore a quella dei lavoratori. L' A. evidenzia l' importanza di questa pronuncia e ne valuta la portata nell' ambito del nostro Paese, con particolare riferimento al problema se essa sia gia' immediatamente invocabile innanzi ai giudici italiani.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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