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192401
IDG910604578
91.06.04578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vimercati Aurora A.
Licenziamento disciplinare e principio di proporzionalita'
Nota a Cass. sez. lav. 2 febbraio 1990, n. 690
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 41 (1991), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 88-95
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702; F401; F77
Un lavoratore dipendente in aspettativa non retribuita, a causa di interruzione del servizio dovuta a detenzione, aveva ritardato di alcuni giorni la ripresa di servizio, per motivi di salute, che pero' non aveva comunicato ne' certificato al datore di lavoro. Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa, come previsto dalla contrattazione collettiva. Una serie di valutazioni oggettive avevano indotto il giudice di merito a dichiarare l' illegittimita' del licenziamento. La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia, ritenendo "sproporzionata" per eccesso la sanzione del licenziamento relativamente al caso esaminato. L' A. esamina la questione affrontando il tema dell' equita' tra "esigenza del sistema giuridico" e "giustizia del caso concreto".
art. 1 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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