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192415
IDG910604592
91.06.04592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
S.P.
Cure termali e ferie: una precisazione "costituzionale"
Nota a C. Cost. 19 giugno 1990, n. 297
Dir. lav., an. 64 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 332-335
D7021; D7445; D7440
Con questa pronuncia di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 13 comma 3 d.l. 463/1983, la Corte affronta il tema della retribuibilita' delle cure termali sotto il profilo della indifferibilita' del trattamento quale condizione per il diritto alla retribuzione o indennita' ex art. 2110 c.c. In consonanza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il criterio di riferimento e' la correlazione tra efficacia e tempestivita' delle cure, nel senso che solo il motivato giudizio medico circa la maggiore efficacia e utilita' della cura se effettuata in periodo extraferiale determina il diritto alla retribuzione, senza distinzione alcune tra malattie acute e/o croniche.
art. 13 comma 3 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 l. 11 novembre 1983, n. 638
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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