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192421
IDG910604598
91.06.04598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mormile Paolo
Inconvertibilita' del contratto a tempo parziale nullo
Nota a Cass. 11 agosto 1990, n. 8169
Dir. lav., an. 64 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 358-367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73; D734; D741
La sentenza s' inserisce nel filone giurisprudenziale favorevole alla forma scritta ad substantiam ed all' uso della presunzione di tempo pieno del contratto di lavoro part-time nullo per difetto di forma. L' A. esamina la sentenza per la posizione assunta su una questione applicativa di quell' indirizzo: gli effetti della nullita' della clausola di riduzione dell' orario di lavoro. Secondo la giurisprudenza, se e' nullo il part-time per difetto di forma, il rapporto di lavoro si presume full-time. La sentenza in rassegna, invece, ha sostenuto l' inconvertibilita' del contratto part-time in un contratto a tempo indeterminato con orario pieno, ove quest' ultimo non risulti voluto da alcuna delle parti. Non resta altro che l' applicazione dell' art. 2126 c.c. L' A. approfondisce la questione alla luce della giurisprudenza di merito, favorevole alla presunzione di tempo pieno ed alla conseguente conversione del part-time in full-time.
art. 5 comma 2 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 2097 c.c. art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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