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Documento


192467
IDG910604644
91.06.04644 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Negozi giuridici, enti ecclesiastici, notaio (con nota del Dottor Vincenzo Bertolone)
Vita not., an. 42 (1990), fasc. 4-6, pt. 1, pag. 352-356
D9437; D969012
L' art. 18 della l. 222/1985 prevede che, riguardo alla validita' e all' efficacia dei negozi giuridici posti in essere dagli Enti ecclesiastici, non sono opponibili ai terzi che non ne siano a conoscenza le limitazioni ai poteri rappresentativi o ai controlli economici che non risultino dal Codex Iuris Canonici o dallo statuto dell' Ente. L' A. esamina questa norma in relazione ai controlli che il notaio deve compiere nelle negoziazioni stipulate per atto pubblico. Segue una nota del dottor Vincenzo Bertolone circa i compiti del notaio chiamato a stipulare contratti con gli Enti ecclesiastici al fine dell' accertamento della perfetta legalita' degli atti anche sotto l' aspetto della legittimita' canonica.
art. 18 l. 20 maggio 1985, n. 222
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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