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192523
IDG910604700
91.06.04700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Longo Michela, Diaferia Fabio
Prelazione urbana: ambito di applicazione e ipotesi di esclusione
Nota a Cass. sez. III civ. 19 maggio 1990, n. 4519
Riv. not., an. 44 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 1078-1084
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D305701
L' art. 38 l. 392/1978 prevede il diritto di prelazione a favore del conduttore di un immobile urbano adibito ad attivita' industriale, commerciale o artigianale che comporti contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori. Nell' ipotesi particolare in cui il proprietario intenda alienare l' intero edificio o complesso edilizio nel quale e' compreso l' immobile locato, si e' discusso sulla sussistenza o meno del diritto di prelazione. Gli AA. si soffermano in particolare sull' orientamento espresso da varie pronunce della Cassazione a partire dal 1983, tutte tendenti ad escludere in molti casi il diritto di prelazione sulla base di valutazioni di tipo "soggettivo". Con la pronuncia in epigrafe, invece, la Cassazione applica un criterio molto restrittivo per escludere lo ius praelationis nel caso di vendita c.d. cumulativa, quello per cui le varie unita' immobiliari devono rappresentare "un unicum dotato di una propria oggettiva individualita' giuridico-strutturale". Gli AA. sollevano perplessita' in ordine ai principi contenuti nella sentenza e alle incongruita' che la loro applicazione determina.
art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392 Cass. sez. III civ. 24 ottobre 1983, n. 6256 Cass. 23 giugno 1989, n. 2992
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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