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192580
IDG910604757
91.06.04757 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rondinone Nicola
Esercizio della direzione unitaria ed acquisto della qualita' di imprenditore commerciale
Nota a Cass. sez. I civ. 26 febbraio 1990, n. 1439
Giur. comm., an. 18 (1991), fasc. 3, pt. 2, pag. 397-447
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3110; D3111
(Sommario: - Le precedenti fasi del procedimento e le principali questioni giuridiche oggetto di esame da parte della Supr. Corte. - Attribuzione al soggetto esercente la direzione unitaria della denominazione convenzionale di holding pura; identificazione della holding operativa in ragione dell' aggiuntivo esercizio di attivita' collaterali. - "Obliter dicta". Meritevolezza delle finalita' proprie dei gruppi di imprese. Distinzione fra holding pura e socio tiranno. - Ininfluenza sul giudizio per l' attribuzione della qualita' di imprenditore commerciale della natura di persona fisica o di societa' del soggetto che svolge le attivita' caratterizzanti la holding (pura od operativa). - L' acquisto della qualita' di imprenditore commerciale da parte dell' esercente la direzione unitaria in base alla stessa attivita' direttiva. Le tesi dottrinali non condivise o non considerate, quella di Galgano preferita dalla Corte, e le integrazioni ad essa apportate. Per l' assunzione della detta qualita', a condizione che almeno alcuna delle societa' controllate eserciti un' attivita' commerciale, secondo il S.C. in capo all' attivita' direttiva e' sufficiente verificare solo la sussistenza dei requisiti della professionalita' e dell' organizzazione (usualmente intesi), e della spendita del nome e dell' economicita' (i n configurazione adatta alla particolare fattispecie). - Critiche sul piano esegetico e dei principi alla stessa versione originaria della teoria dell' "oggetto mediato" (proposta di Galgano). Non ineluttabilita' dello sviluppo ulteriore della medesima delineato dalla Corte. - Attivita' direttiva e spendita del nome: un requisito impossibile a verificarsi, sempre che si tratti di un requisito essenziale. - Attivita' direttiva ed economicita': un requisito pressoche' superfluo sul piano applicativo. - Le attivita' "collaterali" svolte dai Caltagirone e gli elementi da considerare per l' attribuzione della qualita' di imprenditore commerciale in forza delle stesse. In particolare, l' inquadramento delle suddette attivita' in una delle categorie di cui all' art. 2195 c.c. Spend)
art. 2082 c.c. art. 2195 c.c. art. 2361 c.c. art. 2492 bis c.c. art. 2602 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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