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| IDG910604757 | |
| 91.06.04757 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rondinone Nicola
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| Esercizio della direzione unitaria ed acquisto della qualita' di
imprenditore commerciale
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| Nota a Cass. sez. I civ. 26 febbraio 1990, n. 1439
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| Giur. comm., an. 18 (1991), fasc. 3, pt. 2, pag. 397-447
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3110; D3111
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| (Sommario: - Le precedenti fasi del procedimento e le principali
questioni giuridiche oggetto di esame da parte della Supr. Corte. -
Attribuzione al soggetto esercente la direzione unitaria della
denominazione convenzionale di holding pura; identificazione della
holding operativa in ragione dell' aggiuntivo esercizio di attivita'
collaterali. - "Obliter dicta". Meritevolezza delle finalita' proprie
dei gruppi di imprese. Distinzione fra holding pura e socio tiranno.
- Ininfluenza sul giudizio per l' attribuzione della qualita' di
imprenditore commerciale della natura di persona fisica o di societa'
del soggetto che svolge le attivita' caratterizzanti la holding (pura
od operativa). - L' acquisto della qualita' di imprenditore
commerciale da parte dell' esercente la direzione unitaria in base
alla stessa attivita' direttiva. Le tesi dottrinali non condivise o
non considerate, quella di Galgano preferita dalla Corte, e le
integrazioni ad essa apportate. Per l' assunzione della detta
qualita', a condizione che almeno alcuna delle societa' controllate
eserciti un' attivita' commerciale, secondo il S.C. in capo all'
attivita' direttiva e' sufficiente verificare solo la sussistenza dei
requisiti della professionalita' e dell' organizzazione (usualmente
intesi), e della spendita del nome e dell' economicita' (i n
configurazione adatta alla particolare fattispecie). - Critiche sul
piano esegetico e dei principi alla stessa versione originaria della
teoria dell' "oggetto mediato" (proposta di Galgano). Non
ineluttabilita' dello sviluppo ulteriore della medesima delineato
dalla Corte. - Attivita' direttiva e spendita del nome: un requisito
impossibile a verificarsi, sempre che si tratti di un requisito
essenziale. - Attivita' direttiva ed economicita': un requisito
pressoche' superfluo sul piano applicativo. - Le attivita'
"collaterali" svolte dai Caltagirone e gli elementi da considerare
per l' attribuzione della qualita' di imprenditore commerciale in
forza delle stesse. In particolare, l' inquadramento delle suddette
attivita' in una delle categorie di cui all' art. 2195 c.c. Spend)
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| art. 2082 c.c.
art. 2195 c.c.
art. 2361 c.c.
art. 2492 bis c.c.
art. 2602 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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