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192594
IDG910604771
91.06.04771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zafarana Cesare, Pizzamiglio Giuseppina
Adempimenti fiscali del curatore fallimentare in tema di imposte dirette
Riv. dott. comm., an. 42 (1991), fasc. 3, pag. 611-621
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31352; D230
Per cercare di comprendere la reale portata delle disposizioni introdotte dal legislatore con l' art. 125 del testo unico (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917) e' opportuno preliminarmente individuare il significato attribuito dal legislatore al termine bilancio di cui al comma 1, rispetto alla diversa espressione "conto dei profitti e delle perdite" contenuta nel vecchio art. 73 del d.p.r. n. 597/73. Il problema merita interesse perche' la norma generale disciplinante la determinazione del reddito d' impresa, contenuta nell' art. 52 del testo unico, si esprime comunque in termini di "conto dei profitti e delle perdite". Su questo punto si sono avute delle interpretazioni, in dottrina, che lasciano perplessi e che vanno decisamente confutate. Sono da confutare tutte le interpretazioni che vogliono attribuire al termine bilancio (adoperato dal legislatore fiscale) identica valenza e significato che ha il bilancio che l' art. 89, comma 2 l. fall., prevede il curatore debba compilare per scopi e funzioni meramente procedurali o, addirittura, sinonimia con il termine inventario di cui all' art. 88 l. fall. Viceversa la normativa prevista per la determinazione del reddito d' impresa della procedura fallimentare e' notevolmente diversa rispetto alla determinazione ordinaria e non soltanto sotto l' aspetto della unitarieta' del periodo. Il comma 2 dell' art. 125 assume quale imponibile il risultato di una contrapposizione tra valori patrimoniali: l' uno e' l' avanzo netto (residuo attivo) che residua (se residua) alla fine della procedura, l' altro e' il patrimonio netto di impresa, a valori fiscali, risultante dal bilancio di cui al comma 1 dello stesso articolo. I due sistemi di valori a confronto non sono omogenei poiche' il residuo attivo finale non puo' che assumere significato esclusivamente "fallimentare".
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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