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| IDG910604771 | |
| 91.06.04771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zafarana Cesare, Pizzamiglio Giuseppina
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| Adempimenti fiscali del curatore fallimentare in tema di imposte
dirette
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| Riv. dott. comm., an. 42 (1991), fasc. 3, pag. 611-621
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31352; D230
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| Per cercare di comprendere la reale portata delle disposizioni
introdotte dal legislatore con l' art. 125 del testo unico (d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917) e' opportuno preliminarmente individuare il
significato attribuito dal legislatore al termine bilancio di cui al
comma 1, rispetto alla diversa espressione "conto dei profitti e
delle perdite" contenuta nel vecchio art. 73 del d.p.r. n. 597/73. Il
problema merita interesse perche' la norma generale disciplinante la
determinazione del reddito d' impresa, contenuta nell' art. 52 del
testo unico, si esprime comunque in termini di "conto dei profitti e
delle perdite". Su questo punto si sono avute delle interpretazioni,
in dottrina, che lasciano perplessi e che vanno decisamente
confutate. Sono da confutare tutte le interpretazioni che vogliono
attribuire al termine bilancio (adoperato dal legislatore fiscale)
identica valenza e significato che ha il bilancio che l' art. 89,
comma 2 l. fall., prevede il curatore debba compilare per scopi e
funzioni meramente procedurali o, addirittura, sinonimia con il
termine inventario di cui all' art. 88 l. fall. Viceversa la
normativa prevista per la determinazione del reddito d' impresa della
procedura fallimentare e' notevolmente diversa rispetto alla
determinazione ordinaria e non soltanto sotto l' aspetto della
unitarieta' del periodo. Il comma 2 dell' art. 125 assume quale
imponibile il risultato di una contrapposizione tra valori
patrimoniali: l' uno e' l' avanzo netto (residuo attivo) che residua
(se residua) alla fine della procedura, l' altro e' il patrimonio
netto di impresa, a valori fiscali, risultante dal bilancio di cui al
comma 1 dello stesso articolo. I due sistemi di valori a confronto
non sono omogenei poiche' il residuo attivo finale non puo' che
assumere significato esclusivamente "fallimentare".
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| d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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