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192609
IDG910804786
91.08.04786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisaneschi Andrea
La non omogeneita' di situazioni come presupposto del giudizio di eguaglianza e il valore di una norma transitoria
Nota a C. Cost. 4 aprile 1990, n. 163
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 4, pag. 1014-1019
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0400; D143; D18453
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla sez. VI del Consiglio di Stato, dell' art. 23 comma 3 d.l. 463/1983, convertito con modifiche nella l. 638/1983, "nella parte in cui esclude che competa fino alla fine dell' anno scolastico il trattamento economico di supplente temporaneo nominato dal capo di istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza sia effettivamente durata fino all' ultimazione delle operazioni di scrutinio". L' A. esamina la sentenza nell' ambito piu' generale del giudizio costituzionale di eguaglianza sull' art. 3 Cost. riguardo ai profili c.d. di microeguaglianza, dove peraltro non dovrebbero essere ammissibili affievolimenti al di fuori delle ipotesi di "emergenza" in senso stretto.
art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 23 comma 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 l. 11 novembre 1983, n. 638
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