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192610
IDG910804787
91.08.04787 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lavarini Barbara
Corte Costituzionale e giudizio abbreviato
Nota a C. Cost. 12 aprile 1990, n. 183
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 4, pag. 1084-1090
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D021430; D0400
La sentenza annotata ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l' art. 3 Cost. l' art. 452 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il dissenso del P.M. alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato debba essere motivato; nella parte in cui non prevede che il giudice, a conclusione del giudizio direttissimo e dopo aver ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all' imputato la riduzione di pena contemplata dall' art. 442 comma 2 c.p.p. La sentenza ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438 comma 1 e 440 comma 2 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Esame della sentenza, tenendo presente anche la precedente n. 66/1990 e valutazione dei riflessi di queste due pronunce sulla disciplina del rito abbreviato ordinario.
art. 3 Cost. art. 438 comma 1 c.p.p. art. 440 comma 2 c.p.p. art. 442 comma 2 c.p.p. art. 452 comma 2 c.p.p.
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