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192614
IDG910804791
91.08.04791 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Niro Raffaella
Dal c.d. diritto d' antenna al governo dell' etere come condizione per un' effettiva liberta' radiotelevisiva
Nota a C. Cost. 2 marzo 1990, n. 102
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 4, pag. 1245-1258
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell' art. 240 codice postale, laddove prevede che possa essere disposta in via amministrativa la disattivazione degli impianti radiotelevisivi privati sprovvisti di autorizzazione e suscettibili di arrecare disturbi ai servizi cui sono attribuite le bande di frequenza occupate, ha affrontato la questione della natura della situazione soggettiva del privato che eserciti un impianto radiotelevisivo e di quella del provvedimento di "abilitazione" all' esercizio del medesimo. La Corte ha ritenuto che si tratta di una situazione soggettiva d' interesse legittimo, tutelabile solo davanti al giudice amministrativo. Con cio' ha dichiarato l' inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale perche' proposta dal giudice ordinario carente di giurisdizione. L' A. ripercorre la giurisprudenza costituzionale sull' uso dell' etere e in ordine alle soluzioni legislative della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo.
art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 240 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 l. 6 agosto 1990, n. 223
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