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Documento


192635
IDG910804812
91.08.04812 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borello Roberto
Nota a una decisione di rilievo costituzionale
Nota a ord. Pret. Roma sez. I civ. 8 giugno 1990
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 6, pag. 1924-1927
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18324; D04017
Singoli soggetti e associazioni si erano rivolti al giudice ordinario affinche', con un provvedimento ex art. 700 c.p.c., ordinasse alla RAI di non attuare nel periodo di svolgimento dei Mondiali di calcio un certo tipo di programmazione. L' A. richiama le argomentazioni dei ricorrenti e le motivazioni del Pretore che ha rigettato la domanda. Ritiene condivisibile e sensata la decisione, essendo evidente il carattere di servizio pubblico "indivisibile" proprio di quello televisivo, che viene svolto nell' interesse della collettivita' riguardata nel suo complesso e non rispetto ai singoli utenti.
art. 21 Cost. art. 4 l. 14 aprile 1975, n. 103 art. 6 l. 14 aprile 1975, n. 103
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