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192637
IDG910804814
91.08.04814 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luciani Massimo
Liberta' di impresa (di assicurazione) e garanzia dei livelli occupazionali nella sentenza n. 316 del 1990 della Corte costituzionale
Nota a C. Cost. 5 luglio 1990, n. 316
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 7-8, pag. 2033-2038
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0420; D04210; D31651; D31302
In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di un' impresa di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, sono previsti dalla legge particolari strumenti per la salvaguardia dell' occupazione del personale dipendente. Secondo l' ordinanza di rimessione, l' art. 11 commi 3 e 4 d.l. 857/1976, convertito nella l. 39/1977, che disciplina le assunzioni di personale conseguenti al trasferimento del portafoglio delle imprese in liquidazione, avrebbe violato gli artt. 23 e 41 Cost. La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L' A. esamina le motivazioni della sentenza, con particolare riguardo al referente dell' art. 41 Cost. relativamente al bilanciamento fra beni costituzionalmente protetti: lavoro e iniziativa economica.
art. 23 Cost. art. 41 Cost. art. 11 comma 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 art. 11 comma 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 l. 26 febbraio 1977, n. 39
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