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192640
IDG910804817
91.08.04817 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Niro Raffaella
Brevi osservazioni in materia di canone radiotelevisivo
Nota a App. Torino sez. I civ. 10 novembre 1989 App. Torino sez. I civ. 9 febbraio 1990
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 7-8, pag. 2441-2444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D23
Le due decisioni in epigrafe riguardano le vicende giudiziarie relative al rifiuto di alcuni cittadini di pagare il canone radiotelevisivo perche' materialmente impossibilitati a ricevere i programmi irradiati dalla RAI. La Corte d' Appello, respingendo le argomentazioni accolte in primo grado, ha sostenuto che la natura del canone e' quella di "tributo piu' propriamente qualificabile, in termini tecnico-giuridico, addirittura come vera e propria imposta, anziche' soltanto come tassa". L' A. evidenzia gli aspetti di rilievo costituzionale delle due pronunce, sia in relazione alle affermazioni della Corte Costituzionale sulla questione della natura del canone radiotelevisivo, che per il loro collegamento con le pronunce medesime della Corte Costituzionale in materia.
art. 1 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 10 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 25 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 l. 5 giugno 1938, n. 880 art. 15 comma 2 l. 14 aprile 1975, n. 103 C. Cost. 19 aprile 1988, n. 535 C. Cost. 20 aprile 1989, n. 219
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