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192643
IDG910804820
91.08.04820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rolla Giancarlo
Brevi note in ordine alla competenza della Regione di creare enti destinatari della delega di funzioni amministrative
Nota a C. Cost. 1 ottobre 1990, n. 437
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 9-10, pag. 2610-2620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18440; D04121; D03101
In tema di diritto allo studio universitario le leggi regionali della Toscana e dell' Emilia-Romagna prevedono un particolare meccanismo di delega di funzioni amministrative ai Comuni sede di Universita' o di Istituti di istruzione superiore, mediante il quale i Comuni devono avvalersi di un Ente pubblico non economico istituito ad hoc e predeterminato dalla Regione negli organi e nell' assetto organizzativo. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata, in relazione all' art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Governo nei confronti, peraltro, della sola legge della Regione Emilia-Romagna. L' A., esaminato il panorama legislativo regionale in materia di diritto allo studio, affronta criticamente il tema generale relativo al modo in cui il Governo esercita il controllo sulle leggi regionali, ed esamina le motivazioni della sentenza.
art. 117 Cost. art. 118 Cost.
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