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192644
IDG910804821
91.08.04821 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capotosti Piero Alberto
Tanto tuono'..., ma non piovve
Nota a ord. C. Cost. 10 ottobre 1990, n. 438
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 9-10, pag. 2622-2624
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D18322; D18323
La questione di legittimita' costituzionale riguardava gli artt. 195 d.p.r. 156/1973 e 3 d.l. 807/1984, convertito con modifi cazioni nella l. 10/1985. Era stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. in quanto consentivano la trasmissione da parte di privati di programmi radiotelevisivi in ambito nazionale in assenza delle garanzie del pluralismo informativo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 826/1988, aveva ritenuto tale normativa illegittima in quanto non provvisoria, stabilendo che essa sarebbe stata oggetto di diversa valutazione se il legislatore non fosse intervenuto entro un termine ragionevole. Secondo il giudice a quo tale termine sarebbe ampiamente trascorso. La Corte ha pero' restituito gli atti al giudice perche' valuta se la questione sollevata sia ancora rilevante dopo l' entrata in vigore della l. 223/1990, che ha disciplinato il sistema radiotelevisivo. La sentenza, condivisibile dal punto di vista tecnico-giuridico, consente all' A. di esaminare criticamente questa problematica sotto il profilo di possibili manifestazioni della politica istituzionale della Corte Costituzionale.
art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 195 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 3 d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 l. 4 febbraio 1985, n. 10
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