Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


192647
IDG910804824
91.08.04824 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Gaetano
Brevi note su tecnici, amministrazione e politica
Nota a C. Cost. 15 ottobre 1990, n. 453
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 9-10, pag. 2713-2719
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14323; D022
La sentenza annotata ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 28 della legge della Regione Sicilia n. 125/1980 relativa alla formazione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per i Comuni e le Province. Le Commissioni, composte secondo la norma impugnata, vedevano una prevalenza di componenti "politici" sui componenti "esperti", mentre per i Comuni minori non era prevista alcuna partecipazione di tecnici, ma venivano stabilite garanzie unicamente a favore dei politici. La Corte ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle Commissioni giudicatrici debba essere formata da esperti d specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. L' incostituzionalita' e' dichiarata anche per l' art. 7 commi 1 e 3 della legge della stessa Regione n. 2/1988 e per l' art. 7 comma 1 nn. 1 e 3 l.r. 21/1988. L' A. prende spunto dalla pronuncia per svolgere alcune osservazioni relative al rapporto tra tecnici, amministrazione e politica.
art. 97 Cost. art. 28 comma 1 l.r. SI 2 dicembre 1980, n. 125 art. 28 comma 3 l.r. SI 2 dicembre 1980, n. 125 art. 7 comma 1 l.r. SI 12 febbraio 1988, n. 2 art. 7 comma 3 l.r. SI 12 febbraio 1988, n. 2 art. 7 comma 1 n. 1 l.r. SI 9 agosto 1988, n. 21 art. 7 comma 1 n. 3 l.r. SI 3 agosto 1988, n. 21
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati