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192655
IDG910804832
91.08.04832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mangiameli Stelio
"Referenza semantica" degli oggetti di competenza regionale e consequenzialita' logica: la "caccia" tra "tutela della fauna selvatica" e "protezione degli animali di allevamento"
Nota a C. Cost. 28 dicembre 1990, n. 578
Giur. cost., an. 35 (1990), fasc. 11-12, pag. 3252-3257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03101; D91100
La sentenza, che l' A. sottopone a critica, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all' art. 117 Cost., dell' art. 37 lett. n) della legge regionale della Lombardia n. 47/1978, come modificato dall' art. 28 l.r. 41/1988 della stessa Regione. La norma impugnata estende il divieto di usare anche i volatili di allevamento per il tiro a volo. Secondo il TAR, tale estensione confliggerebbe con l' art. 117 Cost. in quanto il tiro a volo su tale categoria di animali si configurerebbe come attivita' sportiva del tutto autonoma dalla caccia, materia di competenza regionale.
art. 117 Cost. art. 20 lett. q l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 37 lett. n l.r. LO 31 luglio 1978, n. 47 art. 28 l.r. LO 16 agosto 1988, n. 41
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