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Documento


192668
IDG910804845
91.08.04845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patrono Mario
La formazione dell' ordine del giorno del C.S.M. e i poteri del Presidente della Repubblica
Diritto e societa', (1991), fasc. 3, pag. 513-536
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0231; D02126
L' A. sostiene la tesi che la Costituzione, affidando la presidenza del Cons. Sup. Mag. al Capo dello Stato, gli conferisce il potere di porre il veto riguardo a singoli punto all' ordine del giorno del Consiglio per motivate ragioni di legittimita' costituzionale. Se questo potere con un colpo di mano del Cons. Sup. Mag. venisse cancellato, e al suo posto affermato il principio che la presidenza del Cons. Sup. Mag. compete al Capo dello Stato unicamente come significazione ideale, come espressione di un potere solo formale, simbolico, cerimoniale qual' e' quello di un alto dignitario che mette il timbro per obbligo d' ufficio, cadrebbe la sola forma di controllo democratico sulla Magistratura presente -di fatto- nel nostro ordinamento, tutti gli altri risolvendosi in controlli "intestini" di giudice a giudice; mentre verrebbe certamente realizzata, in quel modo, la tesi di coloro che vogliono collocare nel Cons. Sup. Mag. la sede castale della politica giudiziaria, che vedono nel Cons. Sup. Mag. "il governo, lo strumento di governo della Magistratura cosi' come il Governo politico nazionale e' lo strumento di governo della Nazione", di coloro che definiscono "amministrativa" la funzione del Cons. Sup. Mag. "nella stessa misura in cui la funzione del Governo nazionale e' una funzione amministrativa".
art. 87 Cost. art. 104 Cost. art. 105 Cost.
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