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192717
IDG910904894
91.09.04894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro Angelo
Sul ricovero coattivo degli infermi di mente e sui compiti dei medici dei centri di igiene mentale
Nota a Cass. sez. II pen. 11 maggio 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 72-73
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18822; D51114
Secondo la sentenza annotata, non risponde del reato di cui all' art. 328 c.p. il medico del centro di igiene mentale che non abbia provveduto al ricovero coattivo di un infermo di mente come mezzo per rimuovere una situazione familiare di generica pericolosita'. La sentenza consente all' A. di affrontare la problematica dell' idoneita' o meno della vigente legislazione in tema di malati di mente a soddisfare non solo le esigenze terapeutiche del malato, ma altresi' quelle di difesa sociale.
art. 1 l. 13 maggio 1978, n. 180 art. 2 l. 13 maggio 1978, n. 180 art. 33 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 34 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 328 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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