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192721
IDG910904898
91.09.04898 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Brevi considerazioni sul potere di diffida degli ispettori del lavoro (art. 9 d.p.r. 520/1955)
Nota a Cass. sez. III pen. 9 aprile 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 136-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D6001; D7071; D7773
Secondo la pronuncia in commento la diffida riconosciuta agli ispettori del lavoro dall' art. 9 d.p.r. 520/1955 "rappresenta un ostacolo al promovimento dell' azione, nel senso che il diritto punitivo dello Stato rimane sospeso fino alla scadenza del termine e riprende il suo normale decorso nel caso di inosservanza della medesima". Ci si trova in presenza, cioe', di una condizione di validita' del processo: conseguentemente, da un lato il P.M. deve astenersi dall' agire sia durante la pendenza del termine, sia nel caso di ottemperanza della diffida nei suddetti termini temporali; dall' altro, il giudice deve in ogni istante pronunciare una "absolutio ab observantiam iudicii". Esame della sentenza alla luce della precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale, con la quale si trova in linea la Cassazione, e per quanto riguarda l' incidenza del nuovo codice di procedura penale su questa impostazione
art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520
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