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192725
IDG910904902
91.09.04902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vessichelli Maria
Ancora una discutibile pronuncia di illegittimita' costituzionale
Nota a C. Cost. 26 ottobre 1990, n. 496
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 1, pt. 2, pag. 4-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6025
Con la pronuncia in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra le cause d' incompatibilita' del giudice, quella del GIP presso la Pretura il quale, avendo ordinato al P.M. la formulazione del capo di imputazione ai sensi dell' art. 554 comma 2 c.p.p. per la successiva emissione del decreto di citazione a giudizio, venga poi investito della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall' imputato con il consenso del P.M. Ad avviso della Corte, cio' da' luogo ad un contrasto con la direttiva n. 103 della legge delega, avente ad oggetto la necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti nel processo pretorile. Perplessita' dell' A. per questo ampliamento delle cause d' incompatibilita' del giudice, soprattutto in considerazione della frequenza ed incisivita' degli interventi della Corte Costituzionale su norme fondamentali del nuovo codice di procedura penale.
art. 34 comma 2 c.p.p. art. 554 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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