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192736
IDG910904913
91.09.04913 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
Sull' elemento soggettivo del reato previsto dall' art. 2631 c.c.
Osservazione a Cass. sez. V pen. 4 luglio 1989
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 2, pt. 1, pag. 308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31; D5; D5374
Secondo il principio affermato dalla sentenza in commento, si configura la fattispecie di cui all' art. 2631 c.c. anche nelle ipotesi nelle quali dalla delibera la societa' possa trarre vantaggio. Cio' in quanto il danno previsto dal comma 2 dello stesso articolo e' considerato esclusivamente come circostanza aggravante. Questo principio e' formalmente corretto, commenta l' A., ma possono derivarne conseguenze aberranti in certi casi che l' A. segnala. Piu' accettabili sono le conclusioni della dottrina prevalente, secondo la quale l' esistenza del conflitto d' interessi dovrebbe essere verificata in concreto.
art. 2631 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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