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192741
IDG910904918
91.09.04918 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Selvaggi Eugenio
La delega delle funzioni di P.M. in udienza: norma sospetta o utile strumento?
Nota a C. Cost. 13 luglio 1990, n. 333
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 2, pt. 2, pag. 78-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60300
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 107 comma 4 e 112 Cost., dell' art. 72 r.d. 12/19841, nel testo modificato dall' art. 22 d.p.r. 449/1989, nella parte in cui consente al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di delegare le funzioni di P.M. in udienza dibattimentale a ufficiali di polizia giudiziaria, e dell' art. 162 comma 2 disp. att. c.p.p., nella parte in cui prevede il conferimento della delega anche per l' udienza di convalida. Analizzata la ratio della previsione della delega di funzioni al P.M., l' A. concorda con la pronuncia della Corte che, cogliendo puntualmente l' intenzione del legislatore, ha rilevato come l' affidamento delle funzioni in questione e' assistito da garanzie varie, che l' A. evidenzia.
art. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 162 comma 2 disp. att. c.p.p.
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