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192742
IDG910904919
91.09.04919 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Giovanni
Forma di documentazione, forme di verbalizzazione e strumenti di documentazione: alcune precisazioni a margine di una sentenza della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 3 dicembre 1990, n. 529
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 2, pt. 2, pag. 90-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D60410
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita', in riferimento all' art. 76 Cost., dell' art. 420 comma 5 c.p.p., il quale prevede che il verbale dell' udienza preliminare "e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell' art. 140 comma 2", nonche' degli artt. 127 comma 10 e 666 comma 9 c.p.p. In sostanza le norme in esame non consentivano al giudice, ricorrendone i presupposti, di effettuare le verbalizzazioni negli altri mod i previsti dal titolo III per la documentazione degli atti. L' A. ritiene che la Corte avrebbe potuto seguire la via della sentenza interpretativa, anziche' quella della declaratoria d' incostituzionalita', e procede alla messa a punto di alcune nozioni in tema di documentazione degli atti processuali, prendendo spunto dall' affermazione, contenuta nella sentenza, della "preferenza del legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali", affermazione che, sostiene l' A., non sembra trovare alcun fondamento normativo.
art. 76 Cost. art. 127 comma 10 c.p.p. art. 420 comma 5 c.p.p. art. 666 comma 9 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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