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Documento


192748
IDG910904925
91.09.04925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
Sulla indicazione degli atti utilizzabili a norma dell' art. 466 bis c.p.p.
Osservazione a Cass. sez. V pen. 18 gennaio 1989
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 3, pt. 1, pag. 445-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62152; D62153
L' uso della formula "nulla opponendo il P.M. e i difensori, si danno per letti tutti gli atti consentiti", utilizzata dal giudice di merito, non viola, secondo la pronuncia in commento, il disposto dell' art. 466 bis c.p.p. 1930. Secondo l' A. quest' affermazione e' discutibile, in quanto non sembra tenere conto dell' intendimento perseguito dal legislatore con l' introduzione di tale norma.
art. 3 l. 17 febbraio 1987, n. 29 art. 466 bis c.p.p. 1930
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