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192759
IDG910904936
91.09.04936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paolis Marco
Il differimento della esecuzione della pena ancora davanti alla Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 31 maggio 1990, n. 274
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 533-536
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D640
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale degli artt. 589 comma 3 c.p.p. 1930, 402 c.p.mil.p. e 684 c.p.p. vigente, in ordine al differimento dell' esecuzione della pena nel caso previsto dall' art. 147 comma 1 n. 1 c.p., attribuito al ministro di Grazia e Giustizia o al ministro da cui il militare dipende nel caso di giurisdizione dei Tribunali militari. L' A. richiama le precedenti pronunce con le quali la Corte ha eliminato la potesta' ministeriale in tema di esecuzione penale.
art. 147 comma 1 n. 1 c.p. art. 589 comma 3 c.p.p. 1930 art. 684 c.p.p. art. 402 c.p.mil.p.
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