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192760
IDG910904937
91.09.04937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Richiello Giampietro
Sul giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata
Osservazione a C. Cost. 22 ottobre 1990, n. 469
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 540-542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5511; D624
L' art. 377 c.p.mil.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza annotata, prevedeva che non si potesse procedere al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata in permanenza di reato, cioe' fino all' arresto o alla volontaria costituzione del militare. Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 503/1989, la disciplina dell' arresto in flagranza per i reati militari e' quella comune, per cui, essendo in relazione alla pena detentiva stabilita, non era consentito l' arresto in flagranza per detti reati. Ne risultava, quindi, un' ingiustificata impunita' per il militare che avesse protratto lo stato di arbitraria assenza e una disparita' di trattamento nei confronti di quei militari che si fossero ripresentati spontaneamente all' autorita' militare e verso i quali era possibile procedere al giudizio.
art. 377 c.p.mil.p. C. Cost. 15 novembre 1989, n. 503
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