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192782
IDG910904959
91.09.04959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papalia Guido
La valutazione delle precedenti dichiarazioni dei testimoni utilizzate per le contestazioni
Nota a Ass. Verona 3 ottobre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 4, pt. 2, pag. 304-306
D68; D62153; D61400; D61013
Con la sentenza annotata la Corte d' Assise ha fornito una corretta interpretazione della norma di cui all' art. 500 comma 3 c.p.p., ma evidenziando, afferma l' A., "efficacemente e con crudezza la grave limitazione alla liberta' di convincimento del giudice che essa comporta". La pronuncia di assoluzione cui la Corte e' pervenuta, infatti, e' la conseguenza di questo tipo di ragionamento: l' unico teste di accusa ha detto la verita' alla polizia giudiziaria; la diversa versione dei fatti resa al dibattimento e confermata anche dopo le contestazioni del P.M. non e' credibile; ergo, l' imputato e' colpevole, ma va assolto perche' la convinzione di colpevolezza si basa esclusivamente su argomenti desumibili dagli atti, ma non utilizzabili come prova. L' A. indica alcuni correttivi da introdurre legislativamente per evitare il verificarsi di conseguenze anche piu' assurde di quella evidenziata dalla sentenza.
art. 500 comma 3 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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