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192788
IDG910904965
91.09.04965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vessichelli Maria
Ancora sugli effetti delle sentenze di incostituzionalita' di norme processuali
Nota a Cass. sez. V pen. 22 giugno 1989
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 787-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6; D021430
La Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, afferma l' efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, che e' operante per tutti i rapporti processuali non esauriti. La pronuncia si riferisce alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell' art. 513 c.p.p 1930, nella parte in cui escludeva il diritto dell' imputato a proporre appello, nei limiti dell' art. 152 comma 2 c.p.p., avverso sentenza dichiarativa dell' estinzione del reato per prescrizione o amnistia. La sentenza, in linea con la giurisprudenza prevalente della Cassazione, ormai consolidata in tal senso, consente all' A. di procedere ad un' indagine dottrinale e giurisprudenziale sulla retroattivita' delle decisioni di illegittimita' delle norme processuali penali.
art. 136 Cost. art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 152 comma 2 c.p.p. 1930 art. 513 c.p.p. 1930
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