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192801
IDG910904978
91.09.04978 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mulliri Guicla
Sul luogo di presentazione della richiesta di riesame
Osservazione a Cass. sez. I pen. 5 novembre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 5, pt. 2, pag. 353-354
D68; D61128
La sentenza afferma che la richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare dev' essere presentata nella cancelleria del Tribunale che deve decidere ex art. 309 comma 7 c.p.p. Illegittimita' della presentazione nella cancelleria della Pretura del luogo in cui si trova la parte privata o il difensore. L' A. evidenzia qualche perplessita' riguardo all' ultima parte della massima, secondo la quale "la domanda di riesame e' tuttavia ammissibile qualora, presentata nella cancelleria della Pretura di cui sopra, pervenga ugualmente alla cancelleria del Tribunale indicato nel citato comma 7 dell' art. 309 entro il termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo".
art. 309 comma 7 c.p.p. art. 582 c.p.p.
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