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193803
IDG911505980
91.15.05980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balzamo Angelo
In tema di ratifica di mandato
Nota a Cass. sez. II civ. 14 maggio 1990, n. 4118
Giur. it., an. 143 (1991), fasc. 7, pt. 1A, pag. 819-830
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30006; D30609; D30603
Esame della sentenza in epigrafe, che indica quattro principi significativi, afferma l' A., nella elaborazione giurisprudenziale della ratifica e del mandato, stabilendo che: a) la ratifica, anche quando e' tacita, deve esprimere in modo chiaro e univoco la volonta' del dominus di appropriarsi degli effetti del negozio stipulato dal falsus procurator; b) costituisce ratifica l' atto introduttivo di giudizio con cui il dominus chieda l' esec uzione o la risoluzione del contratto rappresentativo; c) il mero rilascio di un assegno al falsus procurator, poiche' e' atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante, non puo' valere come ratifica del negozio rappresentativo; d) nel mandato senza rappresentanza ad acquistare immobili, il negozio con cui il man datario trasferisce i beni immobili acquistati al mandante deve risultare per iscritto ad substantiam, in relazione all' art. 1350 n. 1 c.c.
art. 1350 comma 1 c.c. art. 1351 c.c. art. 1399 c.c. art. 2725 c.c.



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