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Documento


193834
IDG910606011
91.06.06011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Simonetto Ernesto
La cosiddetta responsabilita' generale e il fallimento. Spunti per un' interpretazione costruttiva
Relazione al convegno sul tema: "Imprese, credito e procedure concorsuali nel processo di integrazione comunitaria e nelle prospettive del 1993", Catania, 28-30 settembre 1990
Dir. fall., an. 66 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 623-665
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D3130
(Sommario: - Paleofallimento come delitto infamante. - Cause economiche. Terapia. Federazione del gruppo per la tutela della categoria, a esempio le banche. - Le piccole e medie e mediograndi imprese sono l' economia nazionale. - Accenni ancora all' interesse pubblico, sacrificato nel codice del '42. Conto profitti e perdite preventivo e necessario nell' attivita' giuridica. - Terapia preventiva e carenze dell' ordinamento civile, penale, amministrativo. - La legge disciplina per il futuro. - La cosiddetta responsabilita' patrimoniale. Rozzezza dell' art. 2740 cod. civ., norma dannosamente minacciosa, pericolosa e deviante per l' interpretazione. - Significato letterale iettatorio e diverso significato ragionato e funzionale. - Necessita' di esaltare il significato produttivo e la prevenzione del fallimento e la conservazione delle imprese. - Il patrimonio di impresa come insieme di entita' produttive, in movimento. - Prerogative della interpretazione-applicazione della legge. - Dannosita' estrema della visione del fallimento come "pena" o "sanzione". Il patrimonio fallimentare come "res nullius". Cause di fallimento estranee alla capacita' o attivita' dell' imprenditore. Cause possibili e frequenti: provvedimenti legislativi (o amministrativi). - Domanda truffaldina di fallimento dello stesso imprenditore per non pagare i debiti. Anagrafe delle truffe nazionali e internazionali, utilizzabile in via preventiva. - "Deceptio" legale (della legge) nell' assegnazione a certi strumenti de lla cosiddetta limitatezza della responsabilita' per poi toglierla proprio quando essa dovrebbe funzionare, mentre vie e' stata anche limitazione precedente della produttivita', corrispondente alla limitatezza. Duplice danno - Non utilizzabilita' del fal limento come sanzione (eterogenea e incoordinabile con il fallimento) in luogo della sanzione penale per illeciti patrimoniali. - Vaglio accurato doveroso e necessario dei contatti intrattenuti dal socio con la societa' e loro causa (tipica o atipica), prima di estendere il fallimento magari sconsideratamente. - Significato dell' art. 2740, comm)
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 2740 c.c. art. 2362 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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