| 193834 | |
| IDG910606011 | |
| 91.06.06011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Simonetto Ernesto
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| La cosiddetta responsabilita' generale e il fallimento. Spunti per
un' interpretazione costruttiva
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| Relazione al convegno sul tema: "Imprese, credito e procedure
concorsuali nel processo di integrazione comunitaria e nelle
prospettive del 1993", Catania, 28-30 settembre 1990
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| Dir. fall., an. 66 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 623-665
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313; D3130
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| (Sommario: - Paleofallimento come delitto infamante. - Cause
economiche. Terapia. Federazione del gruppo per la tutela della
categoria, a esempio le banche. - Le piccole e medie e mediograndi
imprese sono l' economia nazionale. - Accenni ancora all' interesse
pubblico, sacrificato nel codice del '42. Conto profitti e perdite
preventivo e necessario nell' attivita' giuridica. - Terapia
preventiva e carenze dell' ordinamento civile, penale,
amministrativo. - La legge disciplina per il futuro. - La cosiddetta
responsabilita' patrimoniale. Rozzezza dell' art. 2740 cod. civ.,
norma dannosamente minacciosa, pericolosa e deviante per l'
interpretazione. - Significato letterale iettatorio e diverso
significato ragionato e funzionale. - Necessita' di esaltare il
significato produttivo e la prevenzione del fallimento e la
conservazione delle imprese. - Il patrimonio di impresa come insieme
di entita' produttive, in movimento. - Prerogative della
interpretazione-applicazione della legge. - Dannosita' estrema della
visione del fallimento come "pena" o "sanzione". Il patrimonio
fallimentare come "res nullius". Cause di fallimento estranee alla
capacita' o attivita' dell' imprenditore. Cause possibili e
frequenti: provvedimenti legislativi (o amministrativi). - Domanda
truffaldina di fallimento dello stesso imprenditore per non pagare i
debiti. Anagrafe delle truffe nazionali e internazionali,
utilizzabile in via preventiva. - "Deceptio" legale (della legge)
nell' assegnazione a certi strumenti de lla cosiddetta limitatezza
della responsabilita' per poi toglierla proprio quando essa dovrebbe
funzionare, mentre vie e' stata anche limitazione precedente della
produttivita', corrispondente alla limitatezza. Duplice danno - Non
utilizzabilita' del fal limento come sanzione (eterogenea e
incoordinabile con il fallimento) in luogo della sanzione penale per
illeciti patrimoniali. - Vaglio accurato doveroso e necessario dei
contatti intrattenuti dal socio con la societa' e loro causa (tipica
o atipica), prima di estendere il fallimento magari
sconsideratamente. - Significato dell' art. 2740, comm)
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| r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 2740 c.c.
art. 2362 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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