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Documento


193881
IDG910906058
91.09.06058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Squarcia Emanuele
In tema di differimento del diritto al colloquio con il difensore
Osservazione a Cass. sez. I pen. 3 ottobre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 431-435
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D60356; D6070
La pronuncia in esame riguarda il diritto al colloquio della persona, comunque privata della liberta', col proprio avvocato, diritto che puo' essere differito per un periodo non superiore a 7 giorni, in presenza di "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela". Altro aspetto della pronuncia riguarda la riconducibilita' della nullita' per mancanza della motivazione del decreto che differisce il colloquio fra quelle di ordine generale di cui all' art. 180 c.p.p.
art. 104 c.p.p. art. 178 c.p.p. art. 180 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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