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193890
IDG910906067
91.09.06067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bresciano Mario
Condono edilizio ed estinzione del reato
Nota a Cass. sez. un. pen. 19 dicembre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 7, pt. 1, pag. 1205-1212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18239; D18222; D540
La sentenza annotata risolve il contrasto, che l' A. richiama, sull' interpretazione dell' art. 35 comma 12 l. 47/1985, esistente sia in sede di merito che di legittimita'. Secondo le sezioni unite, decorsi due anni dalla presentazione della domanda di condono si forma il silenzio-assenso della p.a. e il reato si estingue per oblazione. Per un altro anno permane il diritto del Comune ad un eventuale conguaglio per somme maggiori, irrilevante penalmente.
art. 35 comma 12 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 4 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 l. 13 marzo 1988, n. 68
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