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193898
IDG910906075
91.09.06075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iovino Felice P.C.
Sulla competenza ad accertare la pericolosita' sociale prima dell' esecuzione di misure di sicurezza
NOta a Cass. sez. I pen. 26 settembre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 7, pt. 2, pag. 510-517
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D505; D6434; D642
La sentenza annotata afferma due principi che, sostiene l' A., sono difficilmente condivisibili: dichiara che il giudizio di pericolosita' sociale dell' internando, riservato dalla legge al giudice di sorveglianza, non e' necessario, o e' addirittura superfluo, se l' esecuzione avviene a distanza di poche ore dall' accertamento della pericolosita' da parte del giudice di merito; perche' asserisce l' inammissibilita' dell' istituto dell' incidente di esecuzione di cui all' art. 670 c.p.p., in riferimento ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza, in quanto disciplinato da norme diverse (artt. 680 ss. c.p.p.).
art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663 art. 204 c.p. art. 219 c.p. art. 222 c.p. art. 658 c.p.p. art. 665 c.p.p. art. 670 c.p.p. art. 680 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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