| 193917 | |
| IDG910906094 | |
| 91.09.06094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spangher Giorgio
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| Fermo non convalidato e termine per l' interrogatorio ex art. 294
c.p.p.
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| Nota a Cass. sez. II pen. 12 febbraio 1991
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| Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 601-604
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D61140
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| Il fatto: il P.M. presso il Tribunale di Napoli aveva disposto il
fermo di soggetti implicati in vari reati commessi nel circondario
del Tribunale di Pavia; il GIP di Napoli non aveva convalidato il
fermo; nel frattempo, pero', il GIP di Pavia aveva disposto un
provvedimento di custodia cautelare, che era stato eseguito nelle
more della scarcerazione conseguente alla mancata convalida del
fermo. In questa situazione si trattava di stabilire se il termine di
5 giorni entro i quali si deve procedere all' interrogatorio della
persona sottoposta a custodia cautelare decorresse dal momento del
fermo, ovvero da quello successivo dell' esecuzione dell' ordinanza
di custodia. Per questa seconda soluzione si erano pronunciati i
giudici del Tribunale del riesame di Pavia; a favore della prima
ipotesi interpretativa si e' invece espressa la Cassazione, che ha
annullato senza rinvio il provvedimento cautelare, disponendo la
scarcerazione dei ricorrenti. L' A. sostiene che la conclusione del
Supremo Collegio, ancorche' dedotta dall' art. 297 comma 1 c.p.p.,
non e' accoglibile.
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| art. 294 comma 1 c.p.p.
art. 297 comma 1 c.p.p.
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