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193917
IDG910906094
91.09.06094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Fermo non convalidato e termine per l' interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
Nota a Cass. sez. II pen. 12 febbraio 1991
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 601-604
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D61140
Il fatto: il P.M. presso il Tribunale di Napoli aveva disposto il fermo di soggetti implicati in vari reati commessi nel circondario del Tribunale di Pavia; il GIP di Napoli non aveva convalidato il fermo; nel frattempo, pero', il GIP di Pavia aveva disposto un provvedimento di custodia cautelare, che era stato eseguito nelle more della scarcerazione conseguente alla mancata convalida del fermo. In questa situazione si trattava di stabilire se il termine di 5 giorni entro i quali si deve procedere all' interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare decorresse dal momento del fermo, ovvero da quello successivo dell' esecuzione dell' ordinanza di custodia. Per questa seconda soluzione si erano pronunciati i giudici del Tribunale del riesame di Pavia; a favore della prima ipotesi interpretativa si e' invece espressa la Cassazione, che ha annullato senza rinvio il provvedimento cautelare, disponendo la scarcerazione dei ricorrenti. L' A. sostiene che la conclusione del Supremo Collegio, ancorche' dedotta dall' art. 297 comma 1 c.p.p., non e' accoglibile.
art. 294 comma 1 c.p.p. art. 297 comma 1 c.p.p.
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