| Per far progredire il processo di riforma istituzionale si propone da
varie parti di istituire una nuova Assemblea Costituente. Tali
proposte sottraggono al Parlamento il compito di revisione della
Costituzione per affidarlo a una commissione a elezione diretta, che
elabori un progetto di revisione da sottoporre poi a referendum
approvativo. Con argomentazioni di diritto costituzionale, l' A.
sostiene che una nuova Assemblea Costituente, per il potere che le
competerebbe di revisionare l' intera Costituzione e per la sua
legittimazione popolare, costituirebbe una "rottura" dell'
ordinamento costituzionale vigente. Infatti, la superiorita' della
Costituzione rispetto al potere di revisione pone una serie di limiti
a tale potere, miranti a salvaguardare il nucleo essenziale della
Costituzione stessa. Superare tali limiti comporta dunque una
violazione delle norme sulla revisione e quindi una "rottura" della
Costituzione, con passaggio a un nuovo soggetto statale. Per evitare
questo rischio, e contenere le riforme istituzionali nell' ambito di
adeguamenti, peraltro necessari, della Carta costituzionale, tale
compito va affidato, nel rispetto dell' art. 138 Cost., al Parlamento
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