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194038
IDG920600094
92.06.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sotgiu Simonetta
Ritardato pagamento del credito fondiario e risoluzione del mutuo
Nota a Cass. sez. III civ. 10 aprile 1991, n. 3763
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 9, pt. 1, pag. 2025-2026
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D915; D9153
L' A. rileva come non si rinvengano nella giurisprudenza di legittimita' precedenti in termini sul principio enunciato dalla sentenza in epigrafe secondo cui, ex art. 39 testo unico sul credito fondiario (r.d. 646/1905), "in caso di avveramento della condizione risolutiva per ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, l' istituto mutuante puo' chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta per capitale e per interessi sul capitale nella misura convenzionale pattuita". La dottrina, in base alla lettera dell' art. 39 cit. e alla particolare natura del credito fondiario, aveva gia' anticipato le conclusioni contenute nella pronuncia annotata. L' A. rileva anche il problema della natura degli interessi, legali o convenzionali, dovuti nelle operazioni di credito fondiario, specie nelle ipotesi in cui il ritardato pagamento delle somme sia dovuto a fallimento.
art. 29 r.d. 10 novembre 1905, n. 647 art. 384 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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