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194041
IDG920600097
92.06.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
Recesso per necessita' del locatore e responsabilita' extracontrattuale per ritardata utilizzazione dell' immobile riconsegnato
Nota a Cass. sez. III civ. 14 marzo 1991, n. 2684 Cass. sez. III civ. 9 ottobre 1990, n. 9904
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 9, pt. 1, pag. 2057-2060
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D307
L' A. evidenzia come l' indirizzo piu' liberale, contenuto in Cass. n. 9904/1990, secondo il quale e' sufficiente, per non incorrere in responsabilita', iniziare lavori di riammodernamento dell' appartamento rilasciato a seguito dell' azione per necessita', entro il termine di sei mesi previsto dalla legge, non trovi conferma nella successiva giurisprudenza della Corte che, con le sentenze n. 2684 e 3497 del 1991, ribadiscono, invece, la indispensabilita' della prova della sussistenza di esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela che abbiano impedito il rispetto del termine entro il quale deve essere data, compiuta e concreta, attuazione della necessita' azionata e non solo aver dato inizio alla sua realizzazione da perfezionarsi, poi, in un futuro non esattamente delimitato. L' A. accenna, inoltre, alla problematica relativa alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilita' del locatore ex art. 60 l. 392/1978.
art. 8 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 10 l. 23 maggio 1950, n. 253 art. 2 quinquies l. 12 agosto 1974, n. 351 art. 31 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 60 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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