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194051
IDG920600107
92.06.00107 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Contino Enrica
Opposizione a ingiunzione per omesso versamento di contributi assicurativi
Nota a Cass. sez. I civ. 21 febbraio 1990, n. 1295
Giust. civ., an. 41 (1991), fasc. 9, pt. 1, pag. 2165-2168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7002; D761; D4193
La pronuncia della Cassazione in epigrafe afferma la competenza del Pretore giudice del lavoro in materia di opposizione a ingiunzione per omesso versamento dei contributi e mancata registrazione di un dipendente sul libro matricola. La relativa pronuncia sara' impugnabile con i mezzi ordinari, appello e ricorso per Cassazione. Non risulta applicabile alle suddette controversie, come chiedeva il ricorrente, il principio generale di cui all' art. 23 ultimo comma l. 689/1981, che prevede la sola ricorribilita' per Cassazione per le sentenze del Pretore conseguenti all' opposizione all' ordinanza-ingiunzione, in quanto tale norma none' richiamata dall' art. 35 comma 4 l. 689 cit. Nota dell' A. con riferimenti alla giurisprudenza in materia.
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 35 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 442 c.p.c. art. 444 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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