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194084
IDG920600140
92.06.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Metitieri Gennaro
Revocazione e riduzione della donazione
Nota a App. Torino sez. I civ. 6 ottobre 1989, n. 984
Riv. not., an. 45 (1991), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 164-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3032; D30321
La pronuncia della Corte d' Appello, operando una corretta interpretazione degli artt. 803 e 804 c.c., afferma la legittimazione degli eredi del donante, dopo la morte di questi, a chiedere la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi anche quando i presupposti si verifichino dopo la morte del donante, specificando pero' che la nascita d el discendente di grado ulteriore (nipote) rileva solo in assenza del discendente di primo grado (figlio) del donante. Nel caso di specie, invece, la sopravvenienza di un nipote dopo che si era gia' verificata la sopravvenienza del di lui genitore, figlio del donante, dopo la donazione, non opera come nuova causa di revocazione della donazione stessa. L' A. concorda con la pronunciain epigrafe per l' ineccepibile motivazione del rigetto della domanda della parte attrice.
art. 485 c.c. art. 803 c.c. art. 804 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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