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194085
IDG920600141
92.06.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Laporta Ubaldo
Il rapporto tra capitale sociale e spese di costituzione al vaglio del giudice in sede di omologazione di societa' cooperativa
Nota a decr. Trib. Udine 15 febbraio 1990 decr. Trib. Napoli 25 febbraio 1989
Riv. not., an. 45 (1991), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 201-213
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312300; D312301
Le due pronunce in epigrafe hanno negato l' omologazione dell' atto costitutivo di due societa' in cui le spese di costituzione superavano il capitale sociale. Questo in base alla ratio della previsione, fra gli elementi da indicare nell' atto costitutivo di una societa' di capitali o cooperativa, dell' importo globale delle spese per la costituzione, ai sensi degli artt. 2328, 2475 e 2518 c.c. come integrati dal d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 (artt. 1 e 20). Il Tribunale ha accolto l' interpretazione "garantistica" delle disposizioni suddette in relazione alle esigenze dei terzi, interpretazione accolta dalla prevalente dottrina. Il Tribunale, pero', secondo l' A., porta all' eccesso quest' impostazione quando afferma che il controllo giudiziario "deve spingersi fino a stabilire se il capitale iniziale sia stato interamente impiegato per sostenere le spese" per la costituzione.
art. 1 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 art. 20 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 art. 2328 c.c. art. 2475 c.c. art. 2518 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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