| 194085 | |
| IDG920600141 | |
| 92.06.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Laporta Ubaldo
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| Il rapporto tra capitale sociale e spese di costituzione al vaglio
del giudice in sede di omologazione di societa' cooperativa
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| Nota a decr. Trib. Udine 15 febbraio 1990
decr. Trib. Napoli 25 febbraio 1989
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| Riv. not., an. 45 (1991), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 201-213
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312300; D312301
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| Le due pronunce in epigrafe hanno negato l' omologazione dell' atto
costitutivo di due societa' in cui le spese di costituzione
superavano il capitale sociale. Questo in base alla ratio della
previsione, fra gli elementi da indicare nell' atto costitutivo di
una societa' di capitali o cooperativa, dell' importo globale delle
spese per la costituzione, ai sensi degli artt. 2328, 2475 e 2518
c.c. come integrati dal d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 (artt. 1 e
20). Il Tribunale ha accolto l' interpretazione "garantistica" delle
disposizioni suddette in relazione alle esigenze dei terzi,
interpretazione accolta dalla prevalente dottrina. Il Tribunale,
pero', secondo l' A., porta all' eccesso quest' impostazione quando
afferma che il controllo giudiziario "deve spingersi fino a stabilire
se il capitale iniziale sia stato interamente impiegato per sostenere
le spese" per la costituzione.
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| art. 1 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30
art. 20 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30
art. 2328 c.c.
art. 2475 c.c.
art. 2518 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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