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194090
IDG920600146
92.06.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Deliberazioni nulle e deliberazioni annullabili nelle assemblee di condominio
Vita not., an. 43 (1991), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 416-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
Poiche' l' art. 1137 c.c. stabilisce le modalita' per l' impugnazione delle deliberazioni dell' assemblea di condominio ma non specifica la natura del vizio che le colpisce, se si tratti cioe' di nullita' o annullabilita', l' A. riporta l' orientamento della Cassazione, costante nell' affermare che la disposizione suddetta riguarda soltanto le deliberazioni annullabili per inosservanza dei precetti all' uopo stabiliti dalla legge, e non quelle nulle perche' prive di elementi essenziali o affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell' assemblea o alla formazione delle maggioranze o aventi oggetto impossibile o illecito. L' A. non condivide del tutto quest' orientamento e propone, anche alla luce delle disposizioni dettate in tema di assemblee di societa' per azioni, di considerare nulle solo le deliberazioni aventi per oggetto materie sottratte alla competenza dell' assemblea o aventi un oggetto impossibile o illecito, e semplicemente annullabili quelle assunte a seguito di procedimento viziato, ma con un oggetto rientrante nella competenza dell' assemblea.
art. 1137 comma 2 c.c. art. 2377 c.c. art. 2379 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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